Per chi ancora non ne fosse stato informato, Vi portiamo a conoscenza dell’avvenuta modifica di alcuni Articoli del Nuovo Regolamento SIAE
Art. 3 comma 4: L’Associato non può vantare alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere o al riconoscimento, se successivo, delle singole qualifiche dichiarate ovvero alla data di conferimento dei diritti
Art. 19 comma 7: Ove il bollettino (deposito opere) presenti irregolarità, la dichiarazione non ha effetto sino all’avvenuta regolarizzazione. Per le somme giacenti presso la Società, maturate da opere il cui bollettino sia in attesa di regolarizzazione, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice civile